Art. 13.
(Regolamento di attuazione).

      1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato, emana, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione.

      2. Il regolamento di attuazione deve prevedere in particolare:

          a) disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare

 

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riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori, prevedendo la facoltà del gestore di non ammettere, a sua discrezione, soggetti ritenuti non desiderati;

          b) specie e tipi di giochi e loro regolamentazione;

          c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

          d) disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo l'utilizzazione, da parte anche del personale di cui all'articolo 8, di sistemi di controllo a mezzo video o forme analoghe, esclusivamente sui tavoli, con modalità da definire nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 10, comma 3;

          e) l'autorizzazione ai soggetti titolari della concessione per l'esercizio e la gestione delle case da gioco allo svolgimento di operazioni di anticipazione e cambio assegni, da praticare con un tasso di interesse non superiore al tasso legale, riconoscendo esclusivamente ad essi la possibilità di esercitare l'azione di recupero in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. Il rilascio di tale autorizzazione può essere delegato, con le modalità di cui al comma 1, ad uno degli istituti di credito di interesse nazionale, prevedendo l'apertura nei locali della casa da gioco di un apposito sportello.